OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA – 26 – LA NUOVA ETICHETTA

Quanti di voi conoscono il significato dei dati sull’etichetta dell’olio?  

Anzi, quanti di voi leggono le etichette dei prodotti che acquistano?

Sarebbe davvero importante cercare di capire cosa mangiamo.. 

Oggi parliamo di etichettatura dell’olio extravergine di oliva.

I Regolamenti della Commissione europea  (UE) n. 29/2012 ed il Reg. (CEE) n. 2568/91, sono stati abrogati e sostituiti, dal 24 novembre 2022,  dal Regolamento (UE) n. 2022/2104 (dove sono riportate, dall’art 6 al 9,  le indicazioni obbligatorie da inserire in etichetta) e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 che vanno a modificare o integrare le precedenti disposizioni in materia di commercializzazione e di analisi dell’olio di oliva (trovate i link in fondo al post). 

Ho pensato quindi di approfittare di questa occasione, per provare a spiegare il significato di quello che troviamo sull’etichetta, nella speranza, che, al prossimo acquisto, la leggerete con più attenzione… 

Cominciamo quindi dalla parte superiore dell’etichetta.

Dopo la denominazione “Olio extravergine di oliva” c’è la frase basilare che descrive la categoria dell’olio:  “olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”.  

Segue poi:

– il luogo di origine, per esempio “Italia”, poi produzione e luogo di “condizionamento”, cioè il luogo per lo stoccaggio ed il confezionamento, nonché il relativo codice alfanumerico identificati;

– la tabella nutrizionale che contiene vari valori: quello energetico, grassi saturi (quelli “cattivi” dei quali si parla nell’art.n. 25), carboidrati, zuccheri, proteine, sale, vitamine;

– la data della campagna di raccolta delle olive (per esempio 2022/2023), dicitura obbligatoria solo se l’olio è stato lavorato nell’anno di riferimento  il (approfondirò poi in un articolo apposito questo particolare dato molto importante per capire se si tratta di “olio nuovo”, cioè dell’anno in corso, oppure no);

– l’indicazione del “termine minimo di conservazione”, che è indicativamente, di 18 mesi dall’imbottigliamento. Questo “termine” non significa che dopo questa data l’olio  non è buono ma solo che, entro quella data, se conservato adeguatamente (vedi art. 15), l’olio mantiene le sue qualità nutrizionali ed organolettiche; 

– l’indicazione (obbligatoria): “conservare l’olio lontano da fonti di luce e di calore”;

– la lettera “L” seguita da un numero, quello è il numero del lotto, corrisponde all’unità di stoccaggio da dove l’olio è stato prelevato, (dato molto importante in caso di problemi, per rintracciare tutte le bottiglie che fanno parte di quello stesso lotto);

– la quantità netta di olio contenuto è indicata con le lettere:  L, cl o ml. 

– la tabella ambientale, ora obbligatoria, riporta le indicazioni per la raccolta differenziata della confezione. 

In seguito a queste indicazioni ho creato, in base alle norme in vigore, la bozza della nuova etichetta, che potete vedere in testa all’articolo, ma che, essendo una bozza non ufficiale, può essere suscettibile di modifiche, specialmente se si tratta delle etichette degli oli certificati (DOP, IGP, BIO), che devono riportare obbligatoriamente in etichetta ulteriori indicazioni, in base a quanto previsto dai rispettivi disciplinari di produzione.

Ovviamente non finisce qui.. le caratteristiche grafiche delle etichette non possono essere fatte a caso, ma anche per queste ci sono norme precise  da rispettare. 

Ah…. anche le etichette hanno un costo, come la bottiglia, il tappo e tanto altro.. la prossima volta quindi cercheremo di capire perché gli oli di qualità costano di più…… stay tuned!

Per chi vuole saperne di più, ecco i link dei nuovi regolamenti europei:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2104

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2105

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