Andando a giro per supermercati anche questo anno ho visto cartelli a caratteri cubitali su bottiglioni con oli dichiarati extravergine, dai colori invitanti, con la fantasiosa dicitura “OLIO NOVELLO”…
Peccato che l’ “Olio novello” NON ESISTE!
Quindi non ho resistito ed ho deciso di dedicare poche righe all’argomento, giusto per fare chiarezza….
Ovviamente un olio appena franto è di fatto un olio “nuovo”, ma la dicitura “Novello” è ingannevole, in quanto la sua “categoria di vendita” dipende esclusivamente dalle direttive stabilite dalla legge, a cominciare da “extra vergine di oliva”.
Innanzitutto bisogna accertarsi che l’olio in questione sia davvero “nuovo”, cominciando dall’etichetta per verificare se sopra è dichiarata la data della campagna di raccolta. Se non c’è, l’olio, “nuovo”, sicuramente non è …(vedi articolo “Sarà olio “nuovo“?).
In ogni caso la dicitura “NOVELLO”, non è applicabile all’olio extravergine di oliva perchè l’olio NON E’ IL VINO!!!
Infatti, spiegando meglio quanto già riportato nell’ articolo n. 16, “L’importanza di chiamarsi extravergine”, le categorie dell’olio di oliva si dividono in due grandi gruppi:
A) OLI ESTRATTI ESCLUSIVAMENTE CON PROCEDIMENTI MECCANICI
1)Olio extravergine di oliva
2)Olio di oliva vergine
3)Olio lampante (che non è commestibile, ma che una volta raffinato e con l’aggiunta di una esigua quantità di olio extravergine, diventa poi, udite, udite, olio di oliva, cosa che gli permette di essere commercializzato!!! Una vera bontà….. (per la serie “basta sembri olio”) 🙈🙈🙈
B) OLI RAFFINATI OTTENUTI CON PROCEDIMENTI CHIMICI E MECCANICI
1)Olio di oliva – composto da “olio di oliva raffinato ed olio di oliva vergine”
2)Oli di sansa di oliva – composto da “olio di sansa di oliva raffinato ed olio di oliva vergine”
Ricordo, quindi, ancora una volta, che gli oli raffinati, hanno in comune il fatto che devono necessariamente essere “ricondizionati” tramite processi chimici, ad alte temperature, con utilizzo di solventi o altri sistemi industriali. Tutti questi processi sono necessari per “correggere” i vari difetti chimici ed organolettici che sono emersi nel corso del processo produttivo. Niente quindi a che vedere con gli “oli di qualità”.
Come vedete, quindi, la categoria “NOVELLO”, non è prevista dalla legge ed è solo una colorita trovata pubblicitaria “acchiappa-consumatore”.
L’unica cosa importante quindi è che l’olio in vendita sia davvero “extravergine”, se poi è anche dell’anno in corso meglio…
Ricordo anche che, spesso, l’olio nuovo non è filtrato… quindi rinnovo le raccomandazioni, spiegate nell’apposito articolo su come travasarlo…
Sta poi al consumatore “sveglio” capire se il cosiddetto “Novello” è davvero un olio buono oppure no!
Rinnovo quindi il consiglio di non “credere” ma di “verificare” con naso e bocca, unica certezza per una scelta consapevole, ricordando sempre che “C’è olio e olio”!!!!
Credevo che fosse vietato usare questa dicitura (olio novello) non contemplata dalla normativa perché a mio avviso crea un vantaggio commerciale rispetto ad un olio estratto nella stessa campagna olearia. Però mi sono informato “da fonte sicura” e la dicitura non è sanzionabile. Ho anche chiesto, a chi mi dava spiegazioni, “per quanto tempo l’olio resta novello” perché potrebbe rimanere sullo scaffale anche per tutto l’anno.
Di fatto esiste il D.L.gs. 23 maggio 2016, n. 103,che all’art 3 prevede sanzioni se non viene indicata correttamente la categoria dell’olio commercializzato.
Ecco il testo:
Art. 3
Informazione sulla categoria dell’olio
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell’etichetta dell’«olio extra vergine di oliva», dell’«olio di
oliva vergine», dell’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell’«olio di sansa di oliva»
preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012 è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indica in maniera difforme nell’etichetta dell’«olio extra vergine di oliva»,
dell’«olio di oliva vergine», dell’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell’«olio di sansa
di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 a euro 15.000
Tuttavia, raramente vengono emesse sanzioni…questo perchè i controlli sono sporadici e per questo molti dichiarano extravergine anche oli che extravergine non lo sono.
Resta il fatto che “Novello” è riferito al vino e non all’olio, proprio perchè è un prodotto che va consumato in breve tempo, in quanto imbottigliato senza affinamento e invecchiamento. Questa caratteristica non è applicabile all’olio extravergine. L’olio extravergine, a differenza del vino, non segue questo procedimento, ma invecchia naturalmente, perdendo gradualmente nel tempo le sue qualità di partenza.
La sua durata va in base soprattutto alla sua qualità. Un olio extravergine di oliva, filtrato, di ottima qualità (acidità max 0,2, perossidi max 10, polifenoli minimo 400, con caratteristiche organolettiche in armonia) può durare anche oltre 18 mesi, ma solo se adeguatamente conservato, lontano da luce, aria e calore. La non filtrazione inoltre comporta la discesa di residui organici che in breve tempo modificano le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell’olio, riducendo quindi la sua durata nel tempo.